CAMPIONATO ESORDIENTI FP PROVINCIALI FIRENZE GIR.B |
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3ª giornata |
01/10/2016 | ||
AUDACE GALLUZZO |
SALES |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 1/10/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA AUDACE GALLUZZO - SALES (categoria esordienti) disputata il 1/10/2016 (3-0) La Società Sales in relazione alla gara indicata in epigrafe presentava rituale reclamo chiedendo la ripetizione della stessa rappresentando il verificarsi di un errore arbitrale, in quanto, a suo dire, il D.G. avrebbe, sbagliando, espulso, per doppia ammonizione il proprio calciatore numero 4 PUCCI Giacomo, ammonito nel primo e nel terzo tempo nonostante nella categoria degli Esordienti, giusto Regolamento per l'attività di base stagione sportiva 2016/2017 di cui al C.U. n. 9 DP Firenze del 02.09.2016, ognuno dei tre tempi sia visto come una mini-gara a se stante in cui la doppia ammonizione presa in due tempi non porta all'espulsione. Il D.G., nell'integrazione al rapporto di gara richiesto, ha ammesso di avere espulso il giocatore n. 4 PUCCI Cosimo per doppia ammonizione benchè i singoli provvedimenti disciplinari siano stati comminati in due tempi diversi, in specie ha provveduto alla prima ammonizione al minuto 21 del secondo tempo ed alla seconda al minuto 13 del terzo tempo. Ciò diversamente, per mero dovere di precisione, da quanto affermato dalla reclamante nel primo e nel terzo tempo. FIESOLI JACOPO JUICHI (ALBERETA SAN SALVI) FEJZAJ MATTIA (GIOVANI FUCECCHIO 2000) PICCINI LORENZO (MALMANTILE) MINISCHETTI GREGORIO (SETTIGNANESE A.S.D.) FEJZAJ MATTIA (GIOVANI FUCECCHIO 2000) PIERANTOZZI GIOVANNI (CERTALDO) NUREDINI SAIMIR (CERTALDO) C.U. DP FI N. 19 - del 19/10/2016 – pag. 513 Preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile, agli Organi di Giustizia Sportiva, nella fattispecie indicata, spetta valutare se tale errore abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara e sull'esito della stessa. Considerato che i primi due tempi (ovvero le prime due mini-gare) si erano regolarmente svolti e conclusi entrambi con il risultato di 1-0 per la Soc. Audace Galluzzo il risultato del terzo tempo, visto ed applicato il succitato regolamento di categoria, quale esso fosse stato, sarebbe risultato ininfluente sull'esito finale della gara che sarebbe comunque stata lo stesso vinta dalla Soc. Audace Galluzzo con contestuale attribuzione dei tre punti ai fini della classifica del campionato. Benchè irrilevanti ai fini della presente decisione appaiono da evidenziarsi, al solo scopo di dare completezza all'indagine svolta due elementi di criticità del reclamo: la reclamante individua nel sig. PUCCI Giacomo il giocatore su cui è ricaduto l'accertato errore arbitrale quando tale nominativo, compiute le opportune verifiche, non risulta presente negli atti ufficiali di gara salvo presumersi essersi verificato un mero errore nell'indicazione del nome di battesimo, errore francamente inescusabile trattandosi oltretutto di un proprio tesserato. Vi è poi la già sopra citata palese incongruenza tra reclamo e atti del D.G. circa i due momenti temporali in cui lo stesso arbitro abbia preso le due distinte decisioni disciplinari, essendo il rapporto del D.G. munito di dignità giuridica di c.d. 'fede privilegiata' ex art. 35 1.1. Codice di Giustizia Sportiva, è precluso a questo Giudice di valorizzare altri elementi di prova (o soltanto semplici affermazioni) suscettibili di mettere in discussione quanto affermato nel referto. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale omologa la gara Audace Galluzzo - Sales valevole per il Campionato Esordienti, conclusasi con il risultato di 3-0 e dispone incamerarsi la relativa tassa di reclamo. Commento di : ciro |