CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIR. A

3ª giornata
02/10/2016

CAPEZZANO PIANORE

GIOVANILE SEXTUM
0-3
I COMMENTI


GARE DEL 2/10/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 2/10/2016 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 - GIOVANILE SEXTUM
7.- RECLAMO DELL'A.S.D. GIOVANILE SEXTUM AVVERSO REGOLARITA' GARA CGCCAPEZZANO
PIANORE/GIOVANILE SEXTUM DEL 2.10.2016 (1-1).
La societa' Giovanile Sextum propone reclamo avendo verificato che la Societa' CGC Capezzano Pianore
aveva fatto partecipare alla gara CGC Capezzano Pianore/Giovanile Sextum del 2.10.2016 il calciatore
Biagioni Gionata, non avendone questo titolo per non aver scontato la squalifica inflittagli da questo Giudice Sportivo pubblicata ed affissa all'albo il 28.04.2016.
Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 17 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali. Risulta dagli atti che la l'affissione della delibera relativa alla squalifica per una gara effettiva del Biagioni Gionata sia avvenuta il 28.04.2016: da quella data pertanto tutti i tesserati, e nella specie la Societa' CGC Capezzano Pianore, erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni. Nonostante tale squalifica l'A.S.D. CGC Capezzano Pianore, nelle gare CGC Capezzano Pianore/Acquacalda S.Pietro a Vico del 18.9.2016, Pieve Fosciana/CGC Capezzano Pianore del 25/9/2016 e CGC Capezzano Pianore/Giovanile Sextum schierava il calciatore Biagioni Gionata, ancorche' squalificato:
con cio' violando il precisodettato della norma contenuta nell'art. 17 comma 5 C.G.S. .
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Giovanile Sextum di Bientina (Pisa) ed infligge alla Societa' CGC Capezzano Pianore la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta), squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore Biagioni Gionata ed inibisce per giorni 20 (venti) il Dirigente Vanni Mauro. Dispone non addebitarsi la tassa e trasmettersigli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.


Commento di : campio




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