CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PRATO |
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15ª giornata |
22/03/2017 | ||
ANTARES |
GRIGNANESE |
2-0 | |
I COMMENTI |
Gara del 11/ 2/2017 ANTARES A.S.D. - GRIGNANESE RECLAMO DELL'A.C.D. GRIGNANESE AVVERSO REGOLARITA' SVOLGIMENTO GARA POL ANTARES A.C.D. - GRIGNANESE DEL 11.02.2017 (1 - 0) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N. 37 del 15.02.2017; L'11/02/2017 veniva disputata la gara Antares - Grignanese, valevole per il campionato di Terza Categoria, che si concludeva con il punteggio di 1 a 0. Con reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio la società Grignanese chiede sostanzialmente la ripetizione della gara indicata in oggetto in conseguenza dell'erronea decisione dell'arbitroche non faceva partecipare all'incontro quattro giocatori della detta società in quanto, come dal D.G. confermato nel supplemento di rapporto, la loro tessera di riconoscimento federale era scaduta nel 2015 e non avevano esibito la richiesta di tesseramento della stagione2016/2017 ma solamente un documento di identità. Il reclamo è fondato e merita accoglimento Il Giudice Territoriale, rileva che l'art. 71 delle N.O.I.F. al primo comma così dispone: 'l'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve inoltre provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza, b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti, c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra autorità all'uopo legittimata o da un notaio, d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal settore per l'attività giovanile e scolastica e dai “Comitati' Il compito dell'arbitro di identificare i soggetti ammessi al recinto di gara è un dovere connesso alla 'sicurezza' dei partecipanti e all'esistenza del titolo che in base alle norme federali consente la partecipazione all'incontro attraverso l'identificazione dei singoli soggetti, calciatori o dirigenti, in modo da consentire i fini sanzionatori delle possibili condotte illecite. Tutto questo non attiene alla regolarità che invece investe altre valutazioni da parte di organismi diversi dall'arbitro e che concerne valutazioni sottratte a una possibile immediata verifica prima della gara: è infatti compito degli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura la posizione dei calciatori abbia avuto riflessi sulla regolarità della gara ed assumere le decisioni conseguenti. L'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro non deve essere connotata da un rigido formalismo anche perchè le singole distinte sono controfirmate dai dirigenti delle società i quali se ne assumono la responsabilità non solo ai fini dell'identità ma anche della regolarità dei giocatori.: documenti scaduti, anche se non idonei a fini amministrativi sono sempre sufficienti ai fini dell'identificazione dei soggetti. Si ricorda inoltre, ma ad abundantiam, che a norma dell'art. 61 comma 5 delle NOIF 'il calciatore sprovvisto di tessera o non ancora nei tabulati può ugualmente prendere parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il giocatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento': nella specie non risulta che l'arbitro prima di procedere all'esclusione dei giocatori abbia invitato il Dirigente a rilasciare simile attestazione evitando così, salvo l'eventuale rifiuto, di assumere un provvedimento particolarmente grave quale quello dell'esclusione dalla partecipazione alla gara di ben quattro giocatori della società Grignanese. Per questi motivi, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.37, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del C.G.S. e visto l'art. 33 del C.G.S. delibera di accogliere il reclamo della società Grignanese e per l'effetto di ordinare la ripetizione della gara in oggetto, di non accreditare la tassa di reclamo. Si rimettono gli atti alla Segreteria della Delegazione per le azioni di competenza. Commento di : campio |