CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI FIRENZE GIR. A |
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19ª giornata |
04/02/2017 | ||
ALLEANZA GIOVANILE |
AUDAX RUFINA |
0-3 | |
I COMMENTI |
Partita prima sospesa x venti minuti causa spegnimenti di 2 torri di illuminazione. Ripresa la partita ,quasi allo scadere del primo tempo ,altro spegnimento delle 2 torri di illuminazione. L'arbitro decretava la fine della partita con i 3 fischi. Rufina in vantaggio fino ad allora per 1 a 0. Commento di : ciro GARE DEL 4/ 2/2017 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. - AUDAX RUFINA del 04.02.2017 (sospesa al 43' del 1º Tempo) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. 36 del 08.02.2017; La gara in epigrafe è stata sospesa al 43' del primo tempo a causa di un guasto all'impianto di illuminazione del campo. La Soc. ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. con fax del 06.02.2017 e con successiva raccomandata del 10.02.2017 chiedeva a questo G.S.T. il riconoscimento della causa di forza maggiore, in forza di una dichiarazione di intervento sul campo di un tecnico dell'impianto d'illuminazione, e conseguente ripetizione della gara. Dalla stessa dichiarazione si evince che il problema all'impianto era stato causato da un abbassamento di tensione da parte del Fornitore di energia elettrica sul contatore che alimenta le torri di illuminazione, dovuto anche alle cattive condizioni meteorologiche. Pertanto da ciò si evince che tale problema non è dovuto a fatti addebitabili all'ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.. Inoltre il D.G., primadi sospendere definitivamente la gara, non ha concesso un tempo congruo alla Società ospitante per ripristinare il guasto suddetto. Innanzitutto questo G.S.T. rileva che la dichiarazione fornita dalla Ditta privata intervenuta per il ripristinodell'impianto, non può essere accettata. Inoltre, la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco - nella fattispecie e segnatamente all'impianto di illuminazione - compete alla Società ospitante, giusta decisione della F.I.G.C. n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco, essendo detta Società responsabile del regolare allestimento del campo. Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C., posta a salvaguardia del regolare svolgimento delle gare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni. Un diverso avviso in proposito comporterebbe , nella realtà, ricorrenti interferenze e sospetti, nonchè un'estensione oltre misura del concetto di forza maggiore e di altre esimenti. In questi casi l'arbitro deve invitare la Società ospitante ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro. A siffatto principio il D.G. non si è rigorosamente attenuto; cosi operando, egli non ha fatto buon governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. E' infatti soltanto allo scadere del termine prefissato che sorge la responsabilità della Società ospitante, la quale non ottemperando alla disposizione del D.G. avrebbe reso impossibile la prosecuzione della gara. P.Q.M. Il G.S.T. in accoglimento delle richieste della Società ALLENZA GIOVANILE A.S.D. ordina la ripetizione della gara in epigrafe e trasmette gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per le incombenze di rito. Ordina non addebitarsi la relativa tassa. Commento di : ciro Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Firenze, ribaltando il primo verdetto emesso il 22 febbraio (era stata decisa la ripetizione della gara), ha decretato la sconfitta per 3-0 all'Alleanza Giovanile, in quanto responsabile del funzionamento dell'impianto di illuminazione; l'Audax Rufina così, con questi tre punti, si avvicina alla testa della classifica, ora distante soltanto due punti. JUNIORES PROVINCIALI 92 / R – reclamo proposto dalla Società S.P.D. Audax Rufina avverso la decisione assunta dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Firenze in riferimento all’esito della gara Alleanza Giovanile A.S.D. / S.P.D. Audax Rufina disputata, nell’ambito del Campionati Juniores Provinciali di Firenze, in data 4/2/2017. (C.U. n. 39 del 22.2.2017). L’Arbitro della gara indicata in epigrafe ha sospeso la competizione, al 45° del I tempo, con la seguente motivazione appostata nell’apposito spazio riportato dal modulo del rapporto di gara: “Erano saltate le luci e non vi era buona visione del terreno di gioco” Con un supplemento allegato al medesimo documento annotava: “Al 31’ del I tempo ho dovuto sospendere la partita perché era saltata una luce e quindi non c’era buona visione del campo di gioco. Allora ho sospesa la partita fino a quando non riuscivano a farla ripartire. Nel frattempo che eravamo fermi ho avvertito le 2 squadre che se fosse risuccesso un’altra volta non avrei continuato la partita ma l’avrei sospesa del tutto, perché dopo averla sospesa la prima volta abbiamo aspettato 20 minuti prima di fare ripartire le luci. Quando al 45’ del 1 tempo è risaltata la luce ho dovuto sospenderla del tutto.” In data 6 febbraio c.a. la Società ha indirizzato al G.S. Territoriale la richiesta del riconoscimento della causa di forza maggiore, facendo riserva di produrne le motivazioni. In data 10 febbraio, facendo seguito a detta richiesta, inoltrava formale richiamo con il quale – dopo aver ipotizzato una impraticabilità del campo – chiedeva la ripetizione della gara assumendo, sulla base di un’attestazione rilasciata da un’azienda operante nel settore elettrico, che il guasto era stato causato, “con alta probabilità, da un abbassamento di tensione da parte del Fornitore di energia elettrica sul contatore che alimenta le torri in questione”. Il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente rilevato che la documentazione tecnica prodotta dalla Società reclamante a sostegno della doglianza non è idonea allo scopo e che, in ogni caso, la responsabilità della mancata prosecuzione della gara, per mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione del campo, grava sulla Società ospitante (disposizione F.I.G.C. n. 3 a commento della regola n. 1 del Regolamento del Gioco del Calcio), ha disposto la ripetizione della gara, ritenendo che l’Arbitro sia incorso in un errore tecnico non avendo indicato all’A.S.D. Giovanile, in occasione del primo spegnimento dell’impianto, il tempo, a suo giudizio, congruo per la risoluzione del problema. Il provvedimento del G.S viene impugnato dalla S.P.D. Audax Rufina facendo leva sul perfetto comportamento, a proprio giudizio, tenuto dal D.G. il quale, in occasione di un primo spegnimento dell’impianto di illuminazione, ha assegnato alla Società ospitante il tempo di 20’ per i necessar interventi. Nel contempo informava le due squadre che in caso di ulteriore guasto avrebbe sospeso la gara invia definitiva. Copia del reclamo è stata contestualmente inviata alla controparte che non ha svolto alcuna attività difensiva. L’esame del rapporto di gara, in evidente contrasto con il dispositivo impugnato, ha determinato il Collegio a convocare l’Arbitro il quale, su precise domande, ha affermato con certezza assoluta: - di aver assegnato in occasione dello spegnimento avvenuto al 31° del I tempo alla Società Alleanza Giovanile il termine di venti minuti al fine di ripristinare l’impianto; - di aver informato gli allenatori delle due squadre che, in caso di ripetizione del guasto avrebbe disposto la conclusione della gara. - di ricordare che lo spegnimento ha riguardato solo l’impianto sportivo. Quanto sopra accertato pone il Collegio in condizione di decidere. L’esame del rapporto di gara, confermato con i particolari richiesti nel corso dell’audizione del D.G., indica con assoluta precisione che questi ha assegnato alla Società ospitante un termine, indubbiamente congruo perché commisurato alla durata di un tempo di gara, avvisando le due Società circa la eventuale sospensione della gara nel caso di guasti ulteriori, con ciò applicando una regola fondamentale anche se non scritta: quella del buonsenso. Infatti la gara ha avuto inizio alle ore 17 di un giorno del mese di gennaio – ora notoriamente priva nella stagione di luce naturale – e che ulteriori sospensioni l’avrebbero protratta a lungo. L’esame degli atti che hanno dato luogo al procedimento offrono alla Corte l’occasione di ricordare alle Società interessate che per costante giurisprudenza degli Organi della Giustizia Sportiva, sia regionale che nazionale, per “causa di forza maggiore”, per cui deve procedersi alla ripetizione della gara, deve intendersi esclusivamente un fatto di natura assolutamente eccezionale, non prevedibile, che emerga in maniera inconfutabile, non lasciato alle affermazioni di parte (nella specie un’azienda privata utilizzata dalla Società). Il guasto ha riguardato, parzialmente, solo l’impianto sportivo come emerge in modo chiaro dal rapporto di gara allorché l’Arbitro riferisce che si è spenta “una sola luce” e che l’energia elettrica non è venuta a mancare in altro luogo dell’impianto e comunque nelle adiacenze. La causa di forza maggiore non si è quindi verificata Deve ancora affermarsi che il guasto all’impianto di illuminazione rientra normativamente nella sfera di responsabilità della Società che, attraverso l’attuazione degli accorgimenti necessari, deve garantire, sotto ogni aspetto, la “praticabilità” del terreno di gioco. Risulta ancora da detto documento che lo spegnimento ha riguardato “una sola luce”. Accertato in tal modo lo svolgersi dei fatti il Collegio – rilevato che il Giudice nel decidere è andato oltre la richiesta delle parti che verteva unicamente sulla declaratoria del verificarsi della causa di forza maggiore, incorrendo nel vizio di ultra petizione – osserva che se sotto l’aspetto normativo generale la decisione del G.S.T. è condivisibile, non lo è altrettanto relativamente alla posizione dell’Arbitro, dopo le precisazioni da questi fornite, in sede di audizione sulla avvenuta assegnazione di un termine per il ripristino del guasto. In conseguenza di tale comportamento nulla può, infatti, essergli addebitato per cui appare corretta la decisione assunta sul campo, al momento del secondo spegnimento delle luci - avvenuto a pochi minuti dal ripristino conseguente al primo - di sospendere in via definitiva la gara. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, infligge alla A.S.D. Alleanza Giovanile la punizione sportive della perdita della gara per 0 – 3. Commento di : campio |