CAMPIONATO ECCELLENZA TOSCANA GIRONE B

23ª giornata
26/02/2017

OLIMPIC SANSOVINO

SINALUNGHESE
0-3
I COMMENTI


La Sinalunghese ottiene la vittoria per 3-0 nei confronti dell'Olimpic Sansovino; il Giudice Sportivo ha infatti considerato irregolare la posizione del giocatore Mirko Imperatrice e deciso di assegnare la vittoria alla Sinalunghese che con questa vittoria si avvicina alla zona playoff. Per il Sansovino invece la classifica si fa preoccupante, in penultima posizione.

CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 26/ 2/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
28.-RECLAMO DELLA U.C. SINALUNGHESE AVVERSO REGOLARITA' GARA OLIMPIC SANSOVINO/SINALUNGHESE DEL 26 FEBBRAIO 2017 (2-1)
Con tempestivo e rituale reclamo, l'U.C. Sinalunghese contestava la regolarita' della gara in epigrafe,supponendo la posizione irregolare del calciatore Mirko Imperatrice, nato il 06.11.1995 ed impiegato nel corso della gara dalla societa' A.C.D. Olimpic Sansovino, col numero 7 come da distinta allegata al rapporto del Direttore di Gara.
L'irregolarita' della posizione del calciatore sarebbe derivata, secondo la reclamante, per essersi concretizzata la fattispecie di cuiall'art. 110 comma 2 delle NOIF, ovvero essere stato tesserato dall' A.C.D. Olimpic Sansovino quale giocatore svincolato per l'esclusione dal campionato della precedente societa' A.S.D. Citta' di Foligno 1928srl ed aver preso parte ad una gara del girone di ritorno del Campionato (di serie D) ove era iscritta la predetta societa'.
La reclamante allegava, tra gli altri, il C.U. n.91 del 15.2.2017 del Dipartimento Interregionale della LND contenente la delibera di svincolo d'autorita' dei calciatori tesserati della societa' A.S.D. Citta' di Foligno 1928 srl in virtu' dell'intervenuta esclusione dal campionato di competenza per rinuncia a quattro gare di campionato.
Inviava idonea memoria difensiva la societa' A.C.D. Olimpic Sansovino chiedendo il rigetto del ricorso invocando il legittimo affidamento nei C.U. della F.I.G.C. ed in particolare richiamando la delibera del Dipartimento Interregionale della LND, precedentemente citato, che aveva disposto lo svincolo d'autorita' dei tesserati della societa' societa' A.S.D. Citta' di Foligno 1928 srl, tra i quali appunto il calciatore Mirko Imperatrice e chiamando in causa la convalida della successiva richiesta di tesseramento del calciatore inoltrata all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana, supponendo altresi' la mancata prova
dell'effettiva partecipazione del calciatore in questione ad almeno una gara del girone di ritorno del campionato di Serie D ed in particolare alla gara del 15.1.2017 tra le societa' L'Aquila Calcio 1927 e A.S.D. Citta' di Foligno 1928 srl.
Il G.S.T. letti gli scritti difensivi e chiesti gli opportuni atti presso il Dipartimento Interregionale della LND osserva quanto segue.
Il reclamo e' fondato e deve essere accolto. il G.S.T. ha richiesto copia del rapporto della gara del 15.1.2017 tra le societa' L'Aquila Calcio 1927 e A.S.D. Citta' di Foligno 1928 srl del campionato di Serie D, seconda giornata del girone di ritorno ed ha accertato che il calciatore Mirko Imperatrice ha preso parte a tale gara nelle fila della societa' A.S.D. Citta' di Foligno 1928 srl scendendo in campo col numero 4.
E' altresi' pacifico che col C.U. n. 91 del 15.2.2017 del Dipartimento Interregionale della LND il calciatore in questione fosse stato svincolato d'autorita' dalla società A.S.D. Citta' di Foligno 1928 srlma il suo successivo tesseramento per la societa' A.C.D. Olimpic Sansovino avvenuto il 23.2.2017 appare in violazione dell'art. 110 comma 2 delle NOIF, essendo espressamente esclusa la possibilita' che un calciatore che abbia partecipato anche ad una sola gara del girone di ritorno del campionato della società dalla quale si e' poi svincolato possa tesserarsi per altra societa'. Su questo punto appare evidente la lacunosa difesa della
societa' reclamata, laddove si limita a citare la delibera di svincolo dei calciatori tesserati per la societa'A.S.D. Citta' di Foligno 1928 srl, senza menzionare l'espresso divieto di nuovo tesseramento nell'ipotesi in cui qualcuno di essi abbia preso parte ad almeno una gara del girone di ritorno.
Ai fini del decidere, appare dirimente anche il richiamo all'art. 61 comma 6 delle NOIF, che espressamente recita ''il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della societa'.''
Orbene, nel caso di specie, appare ravvisabile l'esistenza di un impedimento (l'avvenuta partecipazione ad almeno una gara del girone di ritorno nel campionato di competenza della precedente squadra) alla legittimazione del calciatore Mirko Imperatrice a prendere parte alla gara reclamata.
Non vi e' quindi un contrasto con gli atti ufficiali della Federazione, in quanto il tesseramento del calciatore in questione può effettivamente dirsi valido ed efficace fino ad eventuale pronuncia direvoca e/o annullamento che peraltro non compete a questo Ufficio, ma sussiste un fatto storico accertato che pone il medesimo calciatore in posizione irregolare rispetto alla singola gara reclamata, non avendo avuto titolo legittimo a prendervi parte.
P.Q.M.
Il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto dalla U.C. Sinalunghese avverso la regolarita' della gara A.C.D. Olimpic Sansovino - U.C. Sinalunghese del 26.2.2017, per avere la prima impiegato nel corso della gara il calciatore Mirko Imperatrice senza aver titolo legittimo a parteciparvi per essere stato tesserato dalla societa' A.C.D. Olimpic Sansovino in violazione dell'art. 110 comma 2 delle NOIF per aver partecipato alla gara del 15.1.2017 tra le societa' L'Aquila Calcio 1927 e A.S.D. Citta' di Foligno 1928 srl quale seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D girone G., dispone nei confronti dell'A.C.D. Olimpic
Sansovino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.


Commento di : campio




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