CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIR. G |
|||
10ª giornata |
20/11/2016 | ||
ORBETELLO |
LA SORBA |
0-3 | |
I COMMENTI |
L'Orbetello perde per 3-0 la gara con La Sorba in quanto l'assistente di parte dell'arbitro era squalificato fino al 1 dicembre. GARE DEL 20/11/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: U.S. ORBETELLO A.S.D./A.S.D. LA SORBA CASCIANO DEL 20 NOVEMBRE 2016 (4-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 29 del 24.11.2016; -il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di segnalazione del sistema informatico, ha rilevato dagli atti ufficiali della gara in epigrafe che alla stessa ha partecipato con la mansione di assistente dell'arbitro per l'U.S. Orbetello A.S.D. il signor LAMPREDI Ubaldo, identificato mediante tessera n. 547938882, nonostante pendesse a suo carico un provvedimento di inibizione fino al 1.12.2016 (Com. Uff. n. 27 del 17.11.2016). Tutto ciò premesso, questo Giudice nel procedimento di cui all‟art. 29, commi 7 e 8 lett. a) del C.G.S. ritiene opportuno ricordare la vigente disciplina in materia: Regola 6 del Regolamento Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC – Art. 63 , comma 2 , NOIF: Assistente di parte .'' Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell‟arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara …''. Art. 17, comma 5, lett. b, CGS: ''La punizione sportiva della perdita della gara e‟ inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che: …..b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo.'' P.Q.M. Il G.S.T. accertata la responsabilità della società Orbetello per la violazione delle norme richiamate per l'acclarata posizione irregolare dell‟Assistente di parte della società sig. Lampredi Ubaldo, le infligge la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3. Commento di : campio |