CAMPIONATO ALLIEVI GROSSETO

19ª giornata
04/03/2018

ALBINIA

ORBETELLO
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I COMMENTI


GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI GROSSETO
GARE DEL 04/03/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 04/03/2018 ALBINIA - ORBETELLO A.S.D.
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
In riferimento alla gara tra U.S.D. ALBINIA E U.S. ORBETELLO A.S.D. non disputata, giungeva rapporto arbitrale nel
quale il DG dichiarava testualmente: Facendo il sopralluogo del terreno di gioco prima della partita mi sono accertato
che fosse praticabile: malgrado la presenza del fango in alcuni parti per la pioggia caduta che lo rendeva sì scivoloso,
ma non pericoloso, e, visto che il pallone rimbalzava regolarmente ho decretato che la gara poteva essere giocata. I
dirigenti ed i capitani di entrambe le squadre si sono invece accordati tra loro, alla mia presenza, di non voler disputare
la gara poiché ritenevano, a loro giudizio, che il terreno di gioco non era agibile. Allego la dichiarazione firmata e liste
giocatori.
Su nostra richiesta il D.G. ha integrato il rapporto con specifico e esauriente supplemento e con ulteriore chiarimento;
Questo Giudice osserva:
in fatto.
L’arbitro dopo essere giunto all’impianto sportivo, iniziò a riscaldarsi nel terreno di gioco, ancor prima che la squadra
della Società ospitata Orbetello arrivasse all’impianto sportivo.
Durante questa fase pre-gara l’arbitro riscontrava, anche con l ausilio di un pallone da gioco, che il terreno, benché
fangoso, era idoneo per lo svolgimento della gara.
Successivamente a ciò entrambe le Società (ma prima la Società Albinia e successivamente la Società Orbetello) si
manifestavano contrarie alla disputa della gara e nonostante una espressa affermazione dell’arbitro in ordine all’idoneità
del terreno di gioco rilasciavano una dichiarazione, che l arbitro allega al proprio referto, che riassumeva la decisione
delle Società di non voler giocare la gara, disponendone un rinvio sine die.
Tale dichiarazione veniva sottoscritta da PIERSANTI Maurizio per la Società Albinia e da CECCHI Mauro per la Società
Orbetello, ancorché il testo della dichiarazione fosse Albinia 04/03/18 il responsabile dirigente Albinia Piersanti Maurizio
dichiaro insieme al dirigente dell’USD Orbetello Marconi Alessandro che il campo è impraticabile e quindi si rinvia la
partita a data da destinarsi , riscontrandosi quindi una palese difformità, per la Società Orbetello, tra il dichiarante
indicato e l effettivo sottoscrittore della dichiarazione. La gara, in conseguenza di quanto sopra, non veniva disputata e l
arbitro rimetteva a questo Giudice gli atti ufficiali.
In diritto.
L’articolo 53, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della Federazione così stabilisce: Le società hanno l'obbligo di
portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate , e al
comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare alla società che rinuncia o fa rinunciare la propria squadra alla disputa di
una gara.
Tuttavia vi sono dei fatti, anche di rilievo giuridico, che possono impedire o giustificare che una gara non venga disputata
e fra questi rientra il caso della impraticabilità del terreno di gioco. Tale ipotesi è contemplata dall’articolo 60 delle
N.O.I.F. che recita: il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di
esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.
Tuttavia il citato articolo 60 delle N.O.I.F., al secondo comma, statuisce anche la procedura per mezzo della quale
l’impraticabilità del terreno di gioco deve essere accertata, ma detta procedura si applica solo per dichiarare la
impraticabilità del terreno di gioco e non al contrario per dichiararne l agibilità, posto che la normativa federale ritiene
agibile ogni terreno di gioco ed in tal senso è del tutto di propria iniziativa, l’affermazione arbitrale posta nella fase di
esame prima della gara ho decretato che la gara poteva essere giocata perché la decisione arbitrale avrebbe avuto una
sua effettiva efficacia solo nel senso opposto, cioè nel dichiarare che la gara non poteva avere luogo mentre quando
non vi sono i presupposti dell’impraticabilità (cioè quanto l impraticabilità non è formalmente accertata) la gara deve
essere giocata a norma del citato art. 53, comma 1, delle N.O.I.F., senza necessità di ulteriori decisioni e quindi senza la
necessità di porre in essere procedure particolari.
C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 42--- DEL 14/03/2018
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L arbitro riferisce, nel supplemento al rapporto, che all’arrivo dell’Orbetello entrambi i dirigenti hanno fatto presente di
non voler giocare la gara e, per maggior chiarezza anche in ordine alla responsabilità, su domanda dell’arbitro, anche i
capitani di entrambe le squadre concordavano con la decisione dei loro dirigenti .
Le Società anziché arrogarsi la facoltà di valutare le condizioni del terreno di gioco che, essendo di natura prettamente
tecnica, competono solo e soltanto all’arbitro, avrebbero potuto chiedere all’arbitro di valutare formalmente le condizioni
del terreno di gioco, secondo la procedura, e dopo di ciò stare alle decisioni assunte dal direttore di gara. Invece
entrambe le Società si sono sostituite all’arbitro nella valutazione di impraticabilità.
Si deve pertanto considerare entrambe le società rinunciatarie alla gara e pertanto sanzionabili a norma dell’art. 53
comma 2 e 7 delle NOIF.
Quanto alla anomala sottoscrizione della dichiarazione congiunta di entrambe le Società, per la parte che riguarda la
Società Orbetello, va rilevato che l arbitro al quale questo Giudice ha chiesto chiarimenti sul punto specifico dichiara che
la sottoscrizione tanto della dichiarazione quanto della distinta di gara è stata del Sig. CECCHI Mauro, ancorché in
entrambi i documenti fosse indicato quale dirigente il Signor MARCONI Alessandro.
Riferisce l arbitro che il Signor MARCONI sarebbe dovuto giungere successivamente (era già stato indicato come
dirigente nella distinta di gara) e pertanto aveva fatto indicare tal nominativo come dichiarante anche per lo scritto
congiunto di entrambe le Società.
Afferma l’arbitro: “la dichiarazione è stata compilata dal dirigente dell’USD Albinia, sig. Piersanti Maurizio, che come si
nota stava iniziando a scrivere il cognome con la C, ma corretto su mia richiesta con sig. Marconi Alessandro perché
pensavo che arrivasse in un secondo momento, ma così non è stato. A questo punto è stato il sig. Cecchi Mauro a
prendere l’iniziativa di firmare la dichiarazione ed ho acconsentito in quanto il sig. Marconi non si è mai presentato e ben
sapendo che il sig. Cecchi Mauro è anche dirigente della società US Orbetello”.
Posto che all’arbitro compete semplicemente il dovere di ricevere gli atti ufficiali e di verificarne il contenuto, la mancata
correzione formale del nominativo sia nella distinta che nella dichiarazione non comporta una nullità degli atti ma una
mera irregolarità formale, colpita da autonoma sanzione.
Difatti, i documenti sono stati precompilati nella convinzione che fosse il Sig. MARCONI Alessandro a fungere da
dirigente accompagnatore ufficiale (rappresentate della Società ai sensi dell’articolo 66 comma 4 N.O.I.F.) ma, stante la
sua assenza, nel suo ruolo si è sostituito il signor CECCHI Mauro (“è stato il sig. Cecchi Mauro a prendere l’iniziativa di
firmare la dichiarazione”) ed in quel momento egli si è arrogato le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della
Società, non avendone diritto in quanto risulta Allenatore Iscritto, per cui a carico del Dirigente dell’U.S.D. ALBINIA sig.
Piersanti Maurizio va irrogata la sanzione dell’inibizione per aver impedito la disputa della gara ed a carico
dell’Allenatore dell’ U.S. ORBETELLO A.S.D. Sig. Cecchi Mauro va irrogata la squalifica per aver impedito la disputa
della gara con l’aggravante di aver sottoscritto gli atti ufficiali di gara non avendone la facoltà.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale delibera di comminare le seguenti sanzioni:
- punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società;
- ammenda di euro 25,00 come prima rinuncia, ad entrambe le Società;
- 1 (uno) punto di penalizzazione ad entrambe le società;
- a carico del Signor Piersanti Maurizio quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società U.S.D. ALBINIA 1 (uno)
mese di squalifica;
- a carico del Signor Cecchi Mauro quale allenatore della società U.S. ORBETELLO A.S.D. 2 (due) mesi di squalifica.

Commento di : ciro




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