CAMPIONATO ALLIEVI LUCCA |
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19ª giornata |
10/02/2018 | ||
OLTRESERCHIO |
ATLETICO CARRARA |
4-2 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 10/ 2/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: OLTRESERCHIO – ATLETICO CARRARA DEIMARMI DEL 10/02/2018 Circa l’esito della gara si soprassiede ad ogni decisione in merito, che sarà pubblicata nel prossimo C.U. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. Commento di : ciro GARE DEL 10/ 2/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 10/ 2/2018 OLTRESERCHIO A.S.D. - ATLETICO CARRARA DEIMARMI GARA: U.S. OLTRESERCHIO - A.S.D. ATLETICO CARRARA DEI MARMI del 10/02/2018 (4-2) - Sospesa al 39º del secondo tempo a causa di una colluttazione scatenatasi in campo tra Calciatori. Sciogliendo la riserva pubblicata sul C.U. nº 34 del 14/02/2018 il GIUDICE SPORTIVO, dalle risultanze inequivocabili e dalle stesse affermazioni fatte, in sede di supplemento dal D.G., emerge che: La causa della sospensione della Gara è stato lo scatenarsi di una colluttazione che ha visto coinvolti, a detta dell'Arbitro, più di cinque calciatori della Società ATLETICO CARRARA DEI MARMI che si sono tolti la maglia e ha visto un Calciatore della Società OLTRESERCHIO (Braconi Francesco) cadere a terra e venire più volte colpito da una serie di calci da un avversario non identificato, tanto da dover essere trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale. Inoltre il D.G. precisa che i Calciatori della Società OLTRESERCHIO a seguito dell'aggressione degli avversari si sono difesi attivamente. L'Arbitro precisa altresì che l'interruzione della Gara e la conseguente sospensione al 39º del secondo tempo, non è dovuta all'abbandono del campo di gioco da parte delle Squadre, ma è diretta conseguenza, dato i fatti sopra descritti e per l'impossibilità di consultare i due capitani per una eventuale ripresa di gioco. P.Q.M. Il GIUDICE SPORTIVO ritiene che la sospensione sia dovuta al comportamento dei Calciatori della Società ATLETICO CARRARA DEI MARMI, che per non esser riconosciuti si sono tolti la maglia; pertanto decide di dare Gara persa alla Società ATLETICO CARRA DEI MARMI con il risultato acquisito sul campo. Fermo restando i provvedimenti assunti nel C.U. nº 34 del 14/02/2018. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per ulteriori incombenze di competenza. Commento di : ciro |