CAMPIONATO GIOVANISSIMI B GROSSETO |
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21ª giornata |
14/04/2018 | ||
NUOVA GROSSETO BARBANELLA |
COSTA ETRUSCA |
4-2 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 14/04/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 14/04/2018 NUOVA GROSSETO BARBANELLA - COSTA ETRUSCA IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, visto il rapporto di gara in cui risulta che il calciatore DULE Martin della Società Costa Etrusca è stato erroneamente espulso dall’arbitro al 37’ minuto del secondo tempo regolamentare di gara, osserva e stabilisce che alla Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco (... ) sono inappellabili e tale norma deve essere applicata anche per tutte le determinazioni disciplinari inflitte e notificate durante una gara. Ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del C.G.S. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio Comunicato Ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Stabilisce il Codice di Giustizia Sportiva al comma 4 dell’articolo 17: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Risulta però dal rapporto di gara che l’arbitro correttamente riferisce di avere erroneamente espulso il calciatore in parola: in tal caso, poiché la sanzione disciplinare notificata è immediatamente esecutiva, il Giudice, acquista la notizia circa l’ingiustizia del provvedimento e ha il dovere di dichiarare l’inefficacia della sanzione notificata, senza che ciò sia in contrasto con la decisione assunto in campo dall’arbitro, per sua natura non soggetta ad appello. Va poi valutato se l’errore riferito dall’arbitro e quindi documentalmente accertato - abbia inciso sulla validità della gara. Ritiene questo Giudice che l’errata espulsione del Calciatore DULE Martin non abbia inciso sulla validità della gara: infatti, l’episodio è avvenuto al 37’ minuto del secondo tempo di gara, e cioè al secondo dei tre minuti di recupero decisi dall’arbitro, e sul risultato già conseguito di 4-2. La Società Costa Etrusca non avrebbe potuto certamente modificare il risultato della gara in un solo minuto di gioco, in considerazione del divario delle reti e delle potenzialità agonistiche della categoria. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale dichiara nulla e priva di efficacia la sanzione dell’espulsione inflitta dall’arbitro al calciatore DULE Martin ed omologa la gara con il risultato di 4-2. Commento di : CIRO |