CAMPIONATO GIOVANISSIMI B GROSSETO

21ª giornata
14/04/2018

NUOVA GROSSETO BARBANELLA

COSTA ETRUSCA
4-2
I COMMENTI


GARE DEL 14/04/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 14/04/2018 NUOVA GROSSETO BARBANELLA - COSTA ETRUSCA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, visto il rapporto di gara in cui risulta che il calciatore DULE Martin
della Società Costa Etrusca è stato erroneamente espulso dall’arbitro al 37’ minuto del secondo tempo
regolamentare di gara, osserva e stabilisce che alla Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, le
decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco (... ) sono inappellabili e tale norma deve essere applicata anche
per tutte le determinazioni disciplinari inflitte e notificate durante una gara.
Ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del C.G.S. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è
automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. Le modalità di
esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono
pubblicare, nel proprio Comunicato Ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica
automatica.
Stabilisce il Codice di Giustizia Sportiva al comma 4 dell’articolo 17: “Quando si siano verificati, nel corso di
una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi
della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di
svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione
disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Risulta però dal rapporto di gara che l’arbitro correttamente riferisce di avere erroneamente espulso il
calciatore in parola: in tal caso, poiché la sanzione disciplinare notificata è immediatamente esecutiva, il
Giudice, acquista la notizia circa l’ingiustizia del provvedimento e ha il dovere di dichiarare l’inefficacia della
sanzione notificata, senza che ciò sia in contrasto con la decisione assunto in campo dall’arbitro, per sua
natura non soggetta ad appello.
Va poi valutato se l’errore riferito dall’arbitro e quindi documentalmente accertato - abbia inciso sulla validità
della gara.
Ritiene questo Giudice che l’errata espulsione del Calciatore DULE Martin non abbia inciso sulla validità
della gara: infatti, l’episodio è avvenuto al 37’ minuto del secondo tempo di gara, e cioè al secondo dei tre
minuti di recupero decisi dall’arbitro, e sul risultato già conseguito di 4-2. La Società Costa Etrusca non
avrebbe potuto certamente modificare il risultato della gara in un solo minuto di gioco, in considerazione del
divario delle reti e delle potenzialità agonistiche della categoria.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale dichiara nulla e priva di efficacia la sanzione dell’espulsione inflitta dall’arbitro
al calciatore DULE Martin ed omologa la gara con il risultato di 4-2.

Commento di : CIRO




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