CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIR. B |
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15ª giornata |
14/01/2018 | ||
MERIDIEN |
CHIESINA UZZANESE |
0-3 | |
Arbitro : |
Guiducci Samuele |
Sezione di Firenze |
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I COMMENTI |
16.- RECLAMO DELL'U.S. CHIESINA UZZANESE A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA FC MERIDIEN LARCIANO/CHIESINA UZZANESE DEL 14/01/2018 (4-1). Con reclamo diretto a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti l'U.S. Chiesina Uzzanese A.S.D. espone che, nella gara disputatasi il 14 gennaio 2018 e valevole per il Campionato di 2^ Categoria fra le Societa' Chiesina Uzzanese e FC Meridien Larciano, quest'ultima aveva schierato il giocatore Matteo Biagi il quale non aveva diritto a partecipare alla gara stessa in quanto automaticamente squalificato, perche' espulso dal campo nell'incontro svoltosi il precedente 7 gennaio fra la stessa Meridien Larciano e la Societa' Cecina 2000. Questo Giudice, dopo aver rilevato che dal referto arbitrale della gara FC Meridien Larciano/Cecina 2000 del 7 gennaio 2018 non risultavaessere stato adottato alcun provvedimento disciplinare di espulsione anome del Biagi ma bensi' di semplice ammonizione, riteneva necessari ulteriori accertamenti in ordine ai fatti lamentati e in conseguenza, richiedeva un supplemento di rapporto all'arbitro di detta gara. Rileva quindi questo Giudice che dalle risultanze inequivocabili acquisite e dalle stesse affermazioni fatte, in sede di supplemento, dal Direttore di gara emerge che quest'ultimo ha omesso di riportare in referto la espulsione del giocatore Matteo Biagi. Tale omissione, pero', non legittimava la Societa' FC Meridien Larciano a schierare nelle proprie file per la gara successiva il giocatore Biagi in quantoa mente dell'art. 45 comma 2 del C.G.S. che dispone che in ambito regionale della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico ''ad eccezione delle gare relative alle gare relative alle categorie Pulcini e Esordienti il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale e' automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo''. L'esame delle predette norme, estremamente chiare e non suscettibili di alcuna diversa interpretazione, avrebbe dovuto indurre la Societa' FC Meridien Larciano a ritenere comunque squalificato per una gara il calciatore espulso nella gara del 7/01/2018, pur in assenza di una corretta declaratoria da parte di questo Giudice Sportivo Territoriale, senza possibilita' di poterlo schierare in campo nella gara successiva del14/01/2018, sebbene il nominativo dello stesso non fosse presente nel C.U. n. 36. E' del resto giurisprudenza sportiva costante, il riteneresoltanto dichiarativa, ricognitiva e non costitutiva della squalifica la pubblicazione sul C.U. dell'elenco dei calciatori espulsi (CAF 24/05/2004), essendo le disposizioni regolamentari prima citate operanti se ed in quanto il calciatore sia stato effettivamente espulso, cosicche' l'automatismo della sanzione si ricollega unicamente al fatto storico dell'espulsione (CAF 30/03/1989) e, per dipiu', anche qualora il direttore di gara, come nel caso in esame, avesse omesso di segnalare l'espulsione nel proprio referto. In buona sostanza ''...la mancata pubblicazione della sanzione nel C.U. non puo' vere alcuna rilevanza, tanto meno significare che il Giudice Sportivo abbia inteso derogare dal principio del c.d. ''automatismo'', chiaramente e inderogabilmente sancito dalla norma. La pubblicazione del provvedimento, infatti, lo si ripete, ha carattere esclusivamente dichiarativo ed e' comunque diretta verso i terzi e non verso gli interessati (CAF 09/01/1981 - CAF 17/03/1984 e successivi). Essendo laSocieta' reclamata, per le ragioni di fatto sopra ricordate, consapevole dell'avvenuta espulsione del calciatore e avendolo la stessa tuttavia schierato in campo nella gara del 14/01/2018 , nella persona del calciatore Matteo Biagi, benche' lo stesso per quanto espresso non avesse titolo a parteciparvi, alla stessa deve essere inflitta conseguentemente la punizione sportiva della perdita della gara . Per tali motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Chiesina Uzzanese A.S.D. di Chiesina Uzzanese (Pistoia), infligge al FC Meridien Larciano la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara FC Meridien Larciano/Chiesina Uzzanese del 14.01.2018 nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00). Inibisce sino al 21.02.2018 il Sig. Bartolomei Gianni quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale. Al calciatore Matteo Biagi, con gia' a carico la squalifica per UNA giornata di gara relativa all'espulsione dal campo nella gara del 7.01.2018, viene inflitta UNA ulteriore giornata di squalifica. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo. Sitrasmettono gli atti alla Procura Federale per le ulteriori incombenzedi competenza. Commento di : ciro |