CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIR. I

7ª giornata
29/10/2017

SAMBUCA U. CASINI

SANCASCIANESE
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I COMMENTI



Dopo la rissa scatenatasi dieci giorni fa per la gara Sambuca U.Casini - Sancascianese, nel comunicato ufficiale C.R.Toscano, si è ufficializzata la perdita della gara per 0-3 per entrambe le formazioni.

GARE DEL 29/10/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. SAMBUCA U. CASINI/U.S. SANCASCIANESE A.S.D. DEL 29 OTTOBRE 2017 (sospesa al 43' del s.t. sulrisultato di 0-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 22 del 2.11.2017, questo G.S.T. letto il rapporto dell'Arbitro completo di ogni allegato, nel quale sono riportati con precisione i gravi fatti di natura antisportiva verificatisi nel corso della gara Sambuca U.
Casini/Sancascianese del 2 novembre 2017 - campionato di 2' Categoria, tenuto conto del comportamento dei tesserati e di ognialtra circostanza descritta, delibera quanto segue.
Premesso che le condotte ascritte ai tesserati che hanno dato avvio e generato la rissa all'esterno del terreno di gioco in prossimita' della zona spogliatoi, hanno gia' costituito illecito disciplinare sanzionato come da provvedimenti pubblicati sul C.U. n.22, in questa
sede il G.S.T. e' chiamato a stabilire le responsabilità per l'avvenuta sospensione della gara e ad assumere i conseguenti provvedimenti.
Gli atti ufficiali consentono di individuare una pluralità di condotte concorrenti a determinare, da ultimo, la decisione del Direttore di Gara di sospendere la gara. La sequenza delle condotte fa emergere una connessione oggettiva di cui si deve necessariamente
tener conto ai fini della decisione, non potendosi questo G.S.T. limitare alla valutazione della sola condotta conclusiva che ha, di fatto, consolidato il convincimento del Direttore di Gara senza tener di adeguato conto delle condotte precedenti e concorrenti.
In estrema sintesi, senza l'iniziale lite tra i due calciatori espulsi e l'indebito e violento ingresso nel recinto di gioco di persone non identificate si deve ragionevolmente ritenere, per una naturale deduzione logica che e' chiamato a fare l'Organo Giudicante, non si
sarebbe verificato l'abbandono del terreno di gioco di 6 calciatori della U.S. Sancascianese, peraltro anch'esso non giustificabile e difatti gia' sanzionato.
Dalla descrizione e successione temporale dei fatti riportati dal Direttore di Gara appare infatti chiaro che la lite accesasi nella zona spogliatoi avesse inizialmente riguardato gli stessi due calciatori espulsi per gravi e reciproche condotte violente, con il vano
tentativo dei due rispettivi capitani, gia' sostituiti, di dividerli. L'elemento aggravante la situazione appare tuttavia l'ingresso nel recinto di gioco di 5 persone non identificate, che si sono scagliate contro i calciatori a terra colpendoli con calci e pugni. L'estrema
violenza descritta dal Direttore di Gara appare ancor piu' incontrollabile dal momento che l'ingresso e' avvenuto da un cancello, evidentemente non adeguatamente custodito dalla societa' ospitante, attraverso il quale anche altre persone sarebbero potute entrare in campo. Appare pertanto logico a questo G.S.T. ritenere che la conseguente ed immediata reazione dei calciatori della societa' Sancascianese, usciti senza autorizzazione del D.G. dal terreno di gioco per accorrere nella zona spogliatoi a sedare la rissa, sia anche dipesa dall'imprevisto ingresso in campo di persone non identificate, , che stavano ponendo a rischio l'incolumità'
fisica di alcuni calciatori con pugni e calci. L'entita' e violenza della rissa e' evidentemente desumibile anche dalla necessità dell'intervento sul terreno di gioco delle Forze dell'Ordine, che hanno proceduto all'identificazione delle persone coinvolte.
La precisa ricostruzione dei fatti e degli episodi violenti riportati nel rapporto arbitrale fa ritenere sussistente e determinante un concorso di responsabilità di entrambe le societa' nella decisione, giustificata, del Direttore di Gara di sospendere la gara. Infatti alla
societa' A.S.D. Sambuca U. Casini deve essere ascritta la responsabilità per l'omessa vigilanza del cancello attraverso il quale hanno fatto ingresso persone non autorizzate e non identificate, che hanno posto in essere comportamenti di particolare violenza.

D'altro canto, la societa' Sancascianese non puo' rimanere indenne dall'abbandono del terreno di gioco di ben 6 giocatori, senzaautorizzazione, sebbene lo stesso Arbitro precisi che fossero usciti dal terreno di gioco per sedare la rissa, peraltro originatasi per colpa anche di un proprio calciatore.
Tutto cio' premesso, effettuata una valutazione comparativa dei comportamenti addebitabili ai tesserati delle due societa', considerate le circostanze concorrenti ed il nesso di causalita' tra le varie condotte, appare indubbia l'oggettiva necessita' che ha condotto il Direttore di Gara alla sospensione della gara per comportamenti antisportivi e situazioni addebitabili, sulla base dell'art.17 comma 1 C.G.S, ad entrambe le società.
Per questi motivi il G.S.T., sulla base degli atti ufficiali di gara, ritiene applicabile la norma recata dall'art. 17 commi 1 e 2 C.G.S., infliggendo ad entrambe le società, da ritenersi responsabili della sospensione della gara, la sanzione della perdita della gara con il
punteggio di 0-3 fermi restando i provvedimenti già assunti nei confronti di Societa', Dirigenti e calciatori e pubblicati sul Com. Uff. n. 22.

Commento di : campio




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