CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE D |
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25ª giornata |
03/03/2013 | ||
CASCINE SPORTIVA |
LIVORNO NORD PONTINO |
3-0 | |
I COMMENTI |
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.C.D. CASCINE SPORTIVA/LIVORNO NORD PONTINO DEL 3 MARZO 2013 (sospesa al 20' del s.t. sul risultato di 1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 50 del 7.3.2012; -il 7.3.2013, nell'ambito del Campionato di 1' Categoria, l'Arbitro disponeva l'anticipata interruzione della gara, non trovandosi piu' nelle condizioni fisiche idonee a proseguire la gara in considerazione del grave episodio di violenza subito da parte di un calciatore della squadra ospitata. Premesso cio', ricorda questo Giudice Sportivo che a norma dell'art. 17, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ''la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, e' punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole ''. Osserva il G.S.T. che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la sospensione della gara e' stata causata esclusivamente dal calciatore Gori Diego della Societa' Livorno Nord Pontino e come ricorra, pertanto, l'ipotesi prevista dal citato art. 17, punto 1, C.G.S.. Per i suesposti motivi, il G.S.T. infligge alla Societa' Livorno Nord Pontino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, fermo restando il provvedimento di squalifica per anni cinque e, valutate di particolare gravita' le infrazioni commesse, la disposta preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 19 comma 3 C.G.S.) gia' assunte nei confronti del sopramenzionato calciatore e pubblicate sul Com. Uff. n. 50 del 7.3.2013. |