CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE D

25ª giornata
03/03/2013

CASCINE SPORTIVA

LIVORNO NORD PONTINO
3-0
I COMMENTI
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.C.D. CASCINE SPORTIVA/LIVORNO NORD PONTINO DEL 3 MARZO 2013
(sospesa al 20' del s.t. sul risultato di 1-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 50 del 7.3.2012;
-il 7.3.2013, nell'ambito del Campionato di 1' Categoria, l'Arbitro
disponeva l'anticipata interruzione della gara, non trovandosi piu' nelle
condizioni fisiche idonee a proseguire la gara in considerazione del grave
episodio di violenza subito da parte di un calciatore della squadra
ospitata.
Premesso cio', ricorda questo Giudice Sportivo che a norma dell'art. 17,
punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ''la società ritenuta
responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano
influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano
impedito la regolare effettuazione, e' punita con la perdita della gara
stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito
sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole ''.
Osserva il G.S.T. che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che
la sospensione della gara e' stata causata esclusivamente dal calciatore
Gori Diego della Societa' Livorno Nord Pontino e come ricorra, pertanto,
l'ipotesi prevista dal citato art. 17, punto 1, C.G.S..
Per i suesposti motivi, il G.S.T. infligge alla Societa' Livorno Nord
Pontino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-3, fermo restando il provvedimento di squalifica per anni cinque e,
valutate di particolare gravita' le infrazioni commesse, la disposta
preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
F.I.G.C. (art. 19 comma 3 C.G.S.) gia' assunte nei confronti del
sopramenzionato calciatore e pubblicate
sul Com. Uff. n. 50 del 7.3.2013.




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