CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 1996 LIVORNO |
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19ª giornata |
10/03/2013 | ||
VENTURINA |
ORLANDO |
4-0 | |
I COMMENTI |
Abbiamo ricevuto da parte di un ragazzo dell'Orlando un commento in cui si parla di episodi non edificanti; poichè non abbiamo la possibilità di verificare i fatti accaduti e di sentire l'altra campana, quella del Venturina, preferisco togliere l'articolo. Chiunque voglia commentare e fornire la propria versione dei fatti può farlo inviando una mail a info@campionandoalivorno.it. Come prevedibile abbiamo ricevuto un pò di commenti, più o meno pacati, sulla partita in questione, anche da osservatori neutrali; naturalmente ci sono pareri discordanti e in aperto contrasto. Io, in difficoltà in queste situazioni che purtroppo sui campi di calcio, soprattutto giovanili, non dovrebbero accadere, direi di chiuderla qui, aspettare le decisioni del Giudice Sportivo e, se possibile, chiederei, non solo ai presenti oggi a Venturina, ma a tutti quelli che , me compreso, la domenica si ritrovano sui campi di gioco, di ricordarsi sempre che ci si diverte di più "a gioà che a letià". Bravo! sei l'unico in questa triste vicenda che ha dimostrato di avere un giudizio equo ed equilibrato. complimenti a te e a tutta la redazione. GARE DEL 10/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 10/03/2013 VENTURINA CALCIO - ORLANDO CALCIO LIVORNO Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali, PREMESSO CHE dal rapporto di gara dell'arbitro si evince che al 9' del 2° tempo, la squadra ospite soc. Orlando calcio su sollecitazione del proprio allenatore abbandonava in blocco il terreno di gioco; l'allenatore della soc. Orlando, sig. Campetti Luigi motivava tale decisione sostenendo che tale condotta era conseguenza del comportamento di discriminazione razziale tenuto dal calciatore Tognazzi Mirko della soc. Venturina per il tenore delle frasi da lui rivolte al calciatore della soc. Orlando sig. Awani Otonoritse; il d.g. si vedeva costretto a sospendere temporaneamente l'incontro; lo stesso sollecitava il capitano della soc. Orlando sig. Puccini a rientrare sul terreno di gioco per la ripresa della gara; il capitano sig. Puccini affermava che la decisione di non proseguire la gara doveva ritenersi irrevocabile; il d.g. preso atto della decisione del capitano decretava la fine dell'incontro, sul risultato di 4-0 a favore della soc. Venturina. Nel suo rapporto l'arbitro precisava di non aver avuto percezione di tale asserito comportamento da parte del sig. Tognazzi poiché in caso contrario avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore di tale condotta; la circostanza è confermata anche dalla soc. Orlando attraverso una dichiarazione scritta a firma del Presidente fatta pervenire a questo G.S. la quale di fatto confermava che né il D.G. né l'allenatore del Venturina né i rispettivi dirigenti avevano sentito niente circa le offese a sfondo razziale rivolte a Otonoritse RILEVATO che dagli atti ufficiali non è riconducibile alcun elemento che confermi la motivazione addotta della società Orlando calcio e per la decisione assunta di ritiro dal terreno di gioco; che pertanto dagli atti ufficiali emerge esclusivamente un comportamento della società Orlando passibile di provvedimento ex art. 53 NOIF. Tutto ciò premesso, DELIBERA di infliggere alla società Orlando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio acquisito sul campo di 0 a 4 a favore della società Venturina, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di €.51,00 quale seconda rinuncia; |