CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 1996 LIVORNO

19ª giornata
10/03/2013

VENTURINA

ORLANDO
4-0
I COMMENTI
Abbiamo ricevuto da parte di un ragazzo dell'Orlando un commento in cui si parla di episodi non edificanti; poichè non abbiamo la possibilità di verificare i fatti accaduti e di sentire l'altra campana, quella del Venturina, preferisco togliere l'articolo.
Chiunque voglia commentare e fornire la propria versione dei fatti può farlo inviando una mail a info@campionandoalivorno.it.

Come prevedibile abbiamo ricevuto un pò di commenti, più o meno pacati, sulla partita in questione, anche da osservatori neutrali; naturalmente ci sono pareri discordanti e in aperto contrasto. Io, in difficoltà in queste situazioni che purtroppo sui campi di calcio, soprattutto giovanili, non dovrebbero accadere, direi di chiuderla qui, aspettare le decisioni del Giudice Sportivo e, se possibile, chiederei, non solo ai presenti oggi a Venturina, ma a tutti quelli che , me compreso, la domenica si ritrovano sui campi di gioco, di ricordarsi sempre che ci si diverte di più "a gioà che a letià".


Bravo! sei l'unico in questa triste vicenda che ha dimostrato di avere un giudizio equo ed equilibrato. complimenti a te e a tutta la redazione.


GARE DEL 10/03/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 10/03/2013 VENTURINA CALCIO - ORLANDO CALCIO LIVORNO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali,
PREMESSO CHE
dal rapporto di gara dell'arbitro si evince che al 9' del 2° tempo, la squadra
ospite soc. Orlando calcio su sollecitazione del proprio allenatore abbandonava in
blocco il terreno di gioco; l'allenatore della soc. Orlando, sig. Campetti Luigi
motivava tale decisione sostenendo che tale condotta era conseguenza del comportamento
di discriminazione razziale tenuto dal calciatore Tognazzi Mirko della soc. Venturina
per il tenore delle frasi da lui rivolte al calciatore della soc. Orlando sig. Awani
Otonoritse; il d.g. si vedeva costretto a sospendere temporaneamente l'incontro; lo
stesso sollecitava il capitano della soc. Orlando sig. Puccini a rientrare sul terreno
di gioco per la ripresa della gara; il capitano sig. Puccini affermava che la decisione
di non proseguire la gara doveva ritenersi irrevocabile; il d.g. preso atto della
decisione del capitano decretava la fine dell'incontro, sul risultato di 4-0 a favore
della soc. Venturina.
Nel suo rapporto l'arbitro precisava di non aver avuto percezione di tale asserito
comportamento da parte del sig. Tognazzi poiché in caso contrario avrebbe adottato gli
opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore di tale condotta; la
circostanza è confermata anche dalla soc. Orlando attraverso una dichiarazione scritta
a firma del Presidente fatta pervenire a questo G.S. la quale di fatto confermava che
né il D.G. né l'allenatore del Venturina né i rispettivi dirigenti avevano sentito
niente circa le offese a sfondo razziale rivolte a Otonoritse
RILEVATO
che dagli atti ufficiali non è riconducibile alcun elemento che confermi la
motivazione addotta della società Orlando calcio e per la decisione assunta di ritiro
dal terreno di gioco; che pertanto dagli atti ufficiali emerge esclusivamente un
comportamento della società Orlando passibile di provvedimento ex art. 53 NOIF. Tutto
ciò premesso,
DELIBERA
di infliggere alla società Orlando la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio acquisito sul campo di 0 a 4 a favore della società Venturina, nonché
la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di €.51,00 quale seconda
rinuncia;




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