CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE PISA 1998

6ª giornata
03/11/2012

PROGETTO PECCIOLI

BELLARIA CAPPUCCINI
0-3
I COMMENTI
RECLAMO
Gara: PROGETTO PECCIOLI - BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. del 3 Novembre 2012
La società G.S. Bellaria Cappuccini A.S.D. proponeva in data 09.11.2012 reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione di Pisa rilevando, in ordine alla gara in epigrafe terminata 4-0 per la squadra di casa, che nella gara stessa l'A.S.D. Progetto Peccioli aveva schierato il calciatore Chaouqi Ayoub in posizione irregolare, in quanto non regolarmente tesserato per la società. Chiedeva quindi, la reclamante che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ai sensi dell'art.17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il reclamo si rileva fondato nei termini sotto riportati, e pertanto, deve essere accolto.
Alla ricezione del reclamo questo G.S.T. provvedeva a richiedere informazioni in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Chaouqi Ayoub al competente Ufficio della Delegazione che in data 26.11.2012 comunicava che:
- la richiesta di tesseramento del calciatore Chaouqi Ayoub era stata spedita dalla società A.S.D. Progetto Peccioli in data 12.10.2012 dichiarando espressamente nella stessa che riguardava un cittadino di nazionalità marocchina;
- la stessa era corredata di documentazione inerente al tesseramento di calciatori stranieri extracomunitari con permessi di soggiorno fra i quali quello scaduto del padre che ne aveva determinato la sospensione;
- in data 26/11/2012 la società A.S.D. Progetto Peccioli produceva documenti attestanti la cittadinanza italiana dello Chaouqi Ayoub: Carta d'identità n°AT5111385 e Certificato di cittadinanza rilasciati dal Comune di San Miniato in data rispettivamente 24/11/2012 e 26/11/2012.
Dalla documentazione si evince che probabilmente il giocatore Chaouqi Ayoub ha la doppia cittadinanza e che comunque la società A.S.D. Progetto Peccioli ha espressamente richiesto il tesseramento come cittadino straniero, senza attendere la conseguente validazione per farlo partecipare alle gare sportive.
Per questo G.S.T. ciò comporta che il calciatore non poteva essere utilizzato dall'A.S.D. Progetto Peccioli in data 3 novembre 2012 quando ha partecipato alla gara in contestazione in posizione irregolare perché il tesseramento dello Chaouqi Ayoub non era stato convalidato. Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto.
Per i suesposti motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Bellaria Cappuccini A.S.D., infligge alla società A.S.D. Progetto Peccioli la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 3, ed in considerazione che nell'ambito della ricerca svolta è stato accertato che il medesimo atleta ha partecipato ad altre partite del 13, 21 e 27 ottobre e 3 e 11 Novembre, visto il comma 5 art. 61 NOIF; commina alla stessa società Quattro punti di penalizzazione in classifica, l'ammenda di Euro 100,00 (cento/00), l'inibizione per mesi due al Dirigente Accompagnatore Simoncini Filippo, per mesi due al Dirigente Accompagnatore Zanaboni Stefano, per mesi Uno al Dirigente Accompagnatore Piampiani Giorgio. Ordina il non addebito della tassa.




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