CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 1996 GIRONE B

22ª giornata
24/02/2013

PIANESE

PGA PORTUALE GUASTICCE
3-0
I COMMENTI
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RICHIESTA RICONOSCIMENTO CAUSE FORZA MAGGIORE PRESENTATA DALL'A.S.D. P.G.A.
PORTUALE GUASTICCE PER MANCATA DISPUTA GARA PIANESE/P.G.A. PORTUALE
GUASTICCE DEL 24.02.2013.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 48 del 28.02.2013;
-l'A.S.D. P.G.A. Portuale Guasticce ha richiesto il riconoscimento delle
cause di forza maggiore relativamente alla mancata disputa della gara
valevole per il Campionato Allievi Regionali, Pianese/P.G.A. Portuale
Guasticce del 24.02.2013 ma la suddetta richiesta non e' ammissibile.
L'art. 55 delle N.O.I.F., infatti, nel prevedere che la competenza ad
accertare la sussistenza di una causa di forza maggiore che possa
giustificare la mancata presentazione in campo di una squadra, spetta in
prima istanza al Giudice Sportivo e, in seconda e definitiva istanza alla
Commissione Disciplinare, dispone, al comma 3 , che il relativo
procedimento e' instaurato nel rispetto delle modalita' procedurali
previste, fra l'altro, dall'art. 33 C.G.S.. Tale norma, al comma 5, prevede
che tutti i reclami ed i ricorsi inoltrati nei termini ai competenti organi
federali, debbono essere contestualmente inviati in copia alla eventuale
controparte. La violazione di queste norme procedurali e comporta la
inammissibilita' del reclamo. Nella fattispecie in esame, essendo certo che
l'A.S.D. P.G.A. Portuale Guasticce ha trasmesso solo un fax in data
4.3.2013 e non ha provveduto ad inviare copia della richiesta inoltrata a
questo Giudice
Sportivo alla controparte Pianese talche' la stessa deve essere dichiarata
inammissibile con conseguente applicazione a carico dell'A.S.D. P.G.A.
Portuale Guasticce della sanzione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3, della penalizzazione di UN punto in classifica nonche'
l'ammenda di Euro 103,00 quale prima rinuncia. Ordina addebitarsi la tassa.




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