CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 1996 GIRONE B |
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22ª giornata |
24/02/2013 | ||
PIANESE |
PGA PORTUALE GUASTICCE |
3-0 | |
I COMMENTI |
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RICHIESTA RICONOSCIMENTO CAUSE FORZA MAGGIORE PRESENTATA DALL'A.S.D. P.G.A. PORTUALE GUASTICCE PER MANCATA DISPUTA GARA PIANESE/P.G.A. PORTUALE GUASTICCE DEL 24.02.2013. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 48 del 28.02.2013; -l'A.S.D. P.G.A. Portuale Guasticce ha richiesto il riconoscimento delle cause di forza maggiore relativamente alla mancata disputa della gara valevole per il Campionato Allievi Regionali, Pianese/P.G.A. Portuale Guasticce del 24.02.2013 ma la suddetta richiesta non e' ammissibile. L'art. 55 delle N.O.I.F., infatti, nel prevedere che la competenza ad accertare la sussistenza di una causa di forza maggiore che possa giustificare la mancata presentazione in campo di una squadra, spetta in prima istanza al Giudice Sportivo e, in seconda e definitiva istanza alla Commissione Disciplinare, dispone, al comma 3 , che il relativo procedimento e' instaurato nel rispetto delle modalita' procedurali previste, fra l'altro, dall'art. 33 C.G.S.. Tale norma, al comma 5, prevede che tutti i reclami ed i ricorsi inoltrati nei termini ai competenti organi federali, debbono essere contestualmente inviati in copia alla eventuale controparte. La violazione di queste norme procedurali e comporta la inammissibilita' del reclamo. Nella fattispecie in esame, essendo certo che l'A.S.D. P.G.A. Portuale Guasticce ha trasmesso solo un fax in data 4.3.2013 e non ha provveduto ad inviare copia della richiesta inoltrata a questo Giudice Sportivo alla controparte Pianese talche' la stessa deve essere dichiarata inammissibile con conseguente applicazione a carico dell'A.S.D. P.G.A. Portuale Guasticce della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di UN punto in classifica nonche' l'ammenda di Euro 103,00 quale prima rinuncia. Ordina addebitarsi la tassa. |