CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 1996 GIRONE D

24ª giornata
10/03/2013

PESCIAUZZANESE

STIAVA
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I COMMENTI
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D: PESCIAUZZANESE/U.S.D. STIAVA DEL 10.3.2013 (sospesa al 39' del
s.t. sul risultato di 2-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 51 del 14.3.2013;
-l'Arbitro della gara Pesciauzzanese/Stiava, valida per il Campionato
Regionale Allievi e disputata il 10.3.2013 , riferiva nel suo rapporto di
avere sospeso definitivamente l'incontro al 39' del 2' tempo, sul punteggio
di 2-2, perche' tra i tesserati delle due compagini era scoppiata una rissa
protrattasi a lungo, il che, anche per l'elevato numero di partecipanti,
non aveva consentito la ripresa del giuoco in condizioni di normalità.
Tutto cio' premesso, deve ricordarsi che la rissa, come altre volte questo
G.S.T. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata
colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi
tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di
difendersi reciprocamente.
E' quanto si e' verificato nella gara di cui si tratta. Nel referto
dell'Arbitro si legge che''. A questo punto la rissa diventa generalizzata.
Sono volati spintoni, calci, pugni e bandierine degli assistenti in ogni
direzione. Tutti indistintamente hanno partecipato alla rissa generale''.
E' appena il caso di aggiungere che per quanto attiene alla valutazione
discrezionale rimessa all'Arbitro circa la possibilita' di continuare la
gara in condizioni di regolarità si deve osservare che nella fattispecie
concreta, la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione,
per effetto delle conseguenti espulsioni, dei calciatori delle due squadre
ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base
alle Regole del giuoco del calcio, quello minimo consentito, in modo da
rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l'adozione delle
formalita' di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Ne
consegue la legittimita'dell'interruzione anticipata dell'incontro e quindi
del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara
a carico di entrambe le Societa'.
Per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti disciplinari relativi,
osserva questo Giudice come il D.G. nel proprio rapporto non abbia riferito
dettagliatamente le singole azioni dei partecipanti alla rissa limitandosi
a verbalizzare ''tutti indistintamente hanno partecipato''. Si ritiene
quindi che di tale situazione (aggravata dalla categoria giovanile di
appartenenza) dovranno rispondere, oltre che le due societa' a titolo di
responsabilita' oggettiva, anche i due capitani responsabili della condotta
dei calciatori della propria
squadra (art. 73 comma 3 N.O.I.F.) ed i due dirigenti accompagnatori
ufficiali quali rappresentanti, ad ogni effetto, della propria societa'
(art. 66 comma 4 N.O.I.F.). Per questi motivi il Giudice Sportivo infligge
ad entrambe le squadre
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3
nonche' l'ammenda di Euro 1200 (milleduecento/00) con DIFFIDA.
Squalifica sino al 5 MAGGIO 2013 i calciatori CHIAVACCI
Luca(Pesciauzzanese) e VIOLA Matteo (Stiava) ed infligge il provvedimento
di inibizione sino al 5 MAGGIO 2013 al Sig. LENSI Riccardo (Pesciauzzanese)
ed al Sig. GEMIGNANI Mauro (Stiava).




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