COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA |
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01/09/2019 | |||
ATLETICO SPEDALINO |
PISTOIA CALCIO |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 1/ 9/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 1.- RECLAMO DELL'A.S.D. ATLETICO SPEDALINO AVVERSO REGOLARITA' GARA ATLETICO SPEDALINO/PISTOIA CALCIO DEL 1.09.2019 (0-0). L'A.S.D. Atletico Spedalino propone reclamo avverso la validita' della gara in epigrafe lamentando la partecipazione irregolare del calciatore Baccini Elia nelle fila del Pistoia Calcio , siccome squalificato. Questo G.S.T., constatato che detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale del 4.10.2018 Comitato Regionale Toscana) e ritenuto che il provvedimento disciplinare non e' stato scontato, accoglie il reclamo. Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l'art. 19, comma 4 C.G.S. secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle competizioni di Coppa. La squalifica del Baccini , risalente alla precedente stagione sportiva nella Coppa Toscana di 2^ Ctg , non e' stata , quindi, regolarmente scontata al momento della gara in argomento. Ne consegue l'accoglimento del gravame per come proposto dall'A.S.D. Atletico Spedalino ed il non addebito della tassa. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo cosi' come proposto dall'A.S.D. Atletico Spedalino di Pistoia , infligge: all'U.S.D. Pistoia Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 escludendola conseguentemente dal proseguo della Coppa nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore Baccini Elia UNA ulteriore giornata di squalifica; al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Tesi Filippo l'inibizione sino al 21.09.2019. Ordina il non addebito della tassa. Commento di : CIRO |