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Coppa 3 cat. Fase Regionale | 12/04/2017 | ||
GIRONE ELIMINATORIO - GIR. D |
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VOLUNTAS TREQUANDA |
LORESE CALCIO |
0 - 3 | Vd. CU n59 del 18/04/17 |
GARE DEL 12/ 4/2017 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: S.S. VOLUNTAS TREQUANDA A.S.D./A.S.D. LORESE CALCIO DEL 12 APRILE 2017 (sospesa al 23' del s.t. sul risultato di 1-3). Il 12 aprile 2017 si e' disputata per la Coppa Provinciale di 3^ Categoria fase Regionale, indetta dal Comitato Regionale Toscana, la gara Voluntas Trequanda - Lorese Calcio. Nel referto successivamente redatto l'arbitro segnalava che al 48' minuto di gioco del primo tempo, il dirigente accompagnatore della S.S. Voluntas Trequanda, Maramai Paolo, entrato in campo, lo aveva apostrofato con epiteti irriguardosi e che era poi stato costretto ad espellere due calciatori ospitanti (n. 1 e n. 17) perche' il primo bestemmiando gli rivolgeva frase irriguardosa e perché l'altro, entrato indebitamente in campo, aveva colpito con un pugno al volto un calciatore avversario. Riferiva inoltre il D.G. che al 18' del s.t. aveva espulso altri due calciatori locali (n.8 Paesano Francesco e il n.7 Cherici Antonio). Segnalava, altresi', che nel prosieguo dell'incontro ed in occasione della realizzazione della terza rete da parte della societa' Lorese Calcio era stato improvvisamente attorniato ed aggredito da numerosi calciatori del sodalizio ospitante: tra tutti si erano particolarmente distinti i calciatori precedentemente espulsi e rientrati in campo nonche' i calciatori Giomarelli Marco e Bernetti Simone i quali l'ingiuriavano ripetutamente. Puntualizzava che la situazione creatasi in campo lo aveva costretto a non adottare i provvedimenti disciplinari di espulsione nei confronti di questi due calciatori che il caso richiedeva: l'espulsione, di certo doverosa, di quei calciatori avrebbe , per un verso, comportato l'irregolare svolgimento e proseguo della gara ma era stata impedita da altro evento pregiudizievole per l'incolumita' propria in quanto il calciatore n. 7Cherici Antonio, gia' espulso, lo aveva attinto con due calci ad un polpaccio procurandogli forte e momentaneo dolore. Aveva, pertanto, deciso di sospendere l'incontro. Tutto cio' premesso, osserva questo G.S.T. che la situazione creatasi in campo, caratterizzata da un evidente clima di ostilita' e di aggressivita' nei confronti del Direttore di gara, imponeva di certo l'adozione di drastici provvedimenti disciplinari: la contestuale espulsione dei calciatori resisi protagonisti degli atti di intemperanza descritti in referto avrebbe impedito l'ulteriore svolgimento della gara. La stessa, se proseguita, sarebbe stata successivamente annullata: la norma regolamentare detta, infatti, che un incontro non puo' essere iniziato o proseguito nel caso in cui una od entrambe le squadre si trovino ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco. In siffatta situazione era in facolta' dell'arbitro emettere un provvedimento di sospensione immediata ovvero far proseguire la gara pro-forma al fine di evitare che la turbativa in atto potesse sortire ulteriori e più gravi conseguenze. Ha optato per la prima soluzione e la decisione presa non appare di certo censurabile, trattandosi di atto dovuto perche' imposto dagli eventi. Per questi motivi il G.S.T. ritenuta la S.S. Voluntas Trequanda A.S.D., oggettivamente responsabile dell'operato dei propri tesserati, che hanno di fatto impedito lo svolgimento della gara, infligge alla stessa la sanzione della perdita della stessa con il punteggio di 0-3 fermi restando gli altri provvedimenti disciplinari assunti a carico di dirigenti, calciatori e societa' pubblicati in separata ma contestuale parte del presente Comunicato Ufficiale. Commento di : ciro |