Coppa 3 cat. Fase Regionale 12/04/2017
GIRONE ELIMINATORIO - GIR. D

VOLUNTAS TREQUANDA

LORESE CALCIO
0 - 3 Vd. CU n59 del 18/04/17


GARE DEL 12/ 4/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: S.S. VOLUNTAS TREQUANDA A.S.D./A.S.D. LORESE CALCIO DEL 12 APRILE 2017 (sospesa
al 23' del s.t. sul risultato di 1-3).
Il 12 aprile 2017 si e' disputata per la Coppa Provinciale di 3^ Categoria fase Regionale, indetta dal Comitato
Regionale Toscana, la gara Voluntas Trequanda - Lorese Calcio. Nel referto successivamente redatto
l'arbitro segnalava che al 48' minuto di gioco del primo tempo, il dirigente accompagnatore della S.S.
Voluntas Trequanda, Maramai Paolo, entrato in campo, lo aveva apostrofato con epiteti irriguardosi e che
era poi stato costretto ad espellere due calciatori ospitanti (n. 1 e n. 17) perche' il primo bestemmiando gli
rivolgeva frase irriguardosa e perché l'altro, entrato indebitamente in campo, aveva colpito con un pugno al
volto un calciatore avversario. Riferiva inoltre il D.G. che al 18' del s.t. aveva espulso altri due calciatori locali
(n.8 Paesano Francesco e il n.7 Cherici Antonio).
Segnalava, altresi', che nel prosieguo dell'incontro ed in occasione della realizzazione della terza rete da
parte della societa' Lorese Calcio era stato improvvisamente attorniato ed aggredito da numerosi calciatori
del sodalizio ospitante: tra tutti si erano particolarmente distinti i calciatori precedentemente espulsi e
rientrati in campo nonche' i calciatori Giomarelli Marco e Bernetti Simone i quali l'ingiuriavano ripetutamente.
Puntualizzava che la situazione creatasi in campo lo aveva costretto a non adottare i provvedimenti
disciplinari di espulsione nei confronti di questi due calciatori che il caso richiedeva: l'espulsione, di certo
doverosa, di quei calciatori avrebbe , per un verso, comportato l'irregolare svolgimento e proseguo della gara
ma era stata impedita da altro evento pregiudizievole per l'incolumita' propria in quanto il calciatore n.
7Cherici Antonio, gia' espulso, lo aveva attinto con due calci ad un polpaccio procurandogli forte e
momentaneo dolore. Aveva, pertanto, deciso di sospendere l'incontro.
Tutto cio' premesso, osserva questo G.S.T. che la situazione creatasi in campo, caratterizzata da un
evidente clima di ostilita' e di aggressivita' nei confronti del Direttore di gara, imponeva di certo l'adozione di
drastici provvedimenti disciplinari: la contestuale espulsione dei calciatori resisi protagonisti degli atti di
intemperanza descritti in referto avrebbe impedito l'ulteriore svolgimento della gara. La stessa, se
proseguita, sarebbe stata successivamente annullata: la norma regolamentare detta, infatti, che un incontro
non puo' essere iniziato o proseguito nel caso in cui una od entrambe le squadre si trovino ad avere meno di
sette calciatori partecipanti al gioco. In siffatta situazione era in facolta' dell'arbitro emettere un
provvedimento di sospensione immediata ovvero far proseguire la gara pro-forma al fine di evitare che la
turbativa in atto potesse sortire ulteriori e più gravi conseguenze. Ha optato per la prima soluzione e la
decisione presa non appare di certo censurabile, trattandosi di atto dovuto perche' imposto dagli eventi.
Per questi motivi il G.S.T. ritenuta la S.S. Voluntas Trequanda A.S.D., oggettivamente responsabile
dell'operato dei propri tesserati, che hanno di fatto impedito lo svolgimento della gara, infligge alla stessa la
sanzione della perdita della stessa con il punteggio di 0-3 fermi restando gli altri provvedimenti disciplinari
assunti a carico di dirigenti, calciatori e societa' pubblicati in separata ma contestuale parte del presente
Comunicato Ufficiale.

Commento di : ciro