Coppa Italia Promozione 03/09/2017
TRIANGOLARE 16ESIMI - SE14

DONORATICO

MONTEROTONDO
3 - 0 vedi D.G.S.


GARE DEL 3/ 9/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2.- RECLAMO DELL'U.S.D. DONORATICO AVVERSO REGOLARITA' GARA DONORATICO/MONTEROTONDO DEL 3.09.2017 (0-0).
Propone reclamo l'U.S.D. Donoratico avverso la validita' della gara di cui in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare del calciatore Venuta Leonardo nelle fila del Monterotondo, siccome squalificato. Il G.S.T., ricorda come nel caso in esame, trovi applicazione l'art. 19, comma 11.1, C.G.S., secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. Cio' premesso , constatato che il detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata risalente alla precedente stagione sportiva con la societa' Armando Picchi Calcio (come da Comunicato Ufficiale del 27 ottobre 2016) e rilevato che il provvedimento disciplinare non e' stato scontato, accoglie il reclamo.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo cosi' come proposto dall'U.S.D. Donoratico di Donoratico (LI), infligge all'U.S.D. Monterotondo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 escludendola conseguentemente dal proseguo della Coppa, nonche' l'ammenda di Euro 350,00; al calciatore Venuta Leonardo UNA ulteriore giornata di squalifica; al Dirigente Accompagnatore Ufficiale (U.S.D. Monterotondo) sig. Moscardini Stefano l'inibizione sino al 27.9.2017. Ordina il non addebito della tassa.

Commento di : campio